L'obbligo di esecuzione di vulnerabilità sismica in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, è disciplinato dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", successivamente modificata e integrata con l'Ordinanza del P.C.M. n. 3316 del 2.10.2003, che prevede la verifica sismica di edifici e infrastrutture strategici e rilevanti secondo criteri di priorità da stabilirsi a cura dello Stato (Dipartimento della Protezione Civile) e delle Regioni.
Le verifiche tecniche sono condotte nel rispetto della Normativa Tecnica vigente, ovvero il D.M. del 14.01.2018 e la relativa circolare; ogni regione redige poi un elenco di edifici strategici e rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
L’obbligo ha valenza sia per proprietari “privati” che “Enti Pubblici” ed ha carattere di obbligatorietà per immobili antecedenti al 1984 con presenza di almeno 100 dipendenti e per superfici commerciali superiori ai 5.000 mq indipendentemente dal numero di dipendenti. Rimane poi la necessità, per talune situazioni, di porre in sicurezza l’immobile.
Gli anni di esperienza accumulati ci hanno reso un punto di riferimento per:
Valutazione della vulnerabilità sismica; Progettazione, Direzione Lavori ed eventuale collaudo di interventi dalla messa in sicurezza sino all’adeguamento sismico; Redazione della pratica istruttoria per l’ottenimento degli sgravi fiscali.